ATTUALITA'CRONACA

Verso le elezioni regionali: come si voterà?



La legge elettorale della Regione Lazio è la n. 2 del 2005, che ha subìto importanti modifiche con la legge regionale n. 10 del 2017. Inoltre, restano in vigore anche alcune disposizioni della legge dello Stato n. 108 del 1968. Questo impianto normativo è stato “testato” per la prima volta in occasione delle scorse elezioni regionali (4 marzo 2018) ed è rimasto invariato.

Tra le modifiche più importanti introdotte nel 2017, vanno ricordate: l’abolizione del cosiddetto “listino”, cioè l’elenco di 10 candidati consiglieri collegati al candidato presidente ed eletti automaticamente insieme a lui in caso di vittoria, come premio di maggioranza; l’introduzione della parità di genere, attraverso la doppia preferenza (purché a candidati di sesso diverso) e l’obbligo di garantire il limite del 50 per cento ai candidati dello stesso sesso nelle liste circoscrizionali; il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione (salvo che uno dei due mandati precedenti sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); la garanzia di almeno un consigliere regionale eletto per ogni provincia. Tra le modifiche introdotte con la legge regionale n. 10 del 2017, vanno ricordate anche l’ineleggibilità in Consiglio regionale per i sindaci dei comuni con più di 20 mila abitanti e l’ampliamento dei casi di esenzione dall’obbligo di raccogliere le firme per la presentazione delle liste elettorali.

Per il resto, sono confermate le cinque circoscrizioni regionali (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma), che vedranno assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione risultata residente all’ultimo censimento generale. Alla ripartizione dei seggi nelle singole circoscrizioni si provvederà (come nel 2018) dividendo il numero della popolazione residente nella Regione per i quattro quinti (quaranta) dei componenti del Consiglio regionale, presidente della Regione escluso, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni singola circoscrizione. I quattro quinti dei seggi (quaranta) saranno ancora assegnati con il metodo proporzionale del quoziente corretto (cosiddetto quoziente Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale, secondo le modalità descritte dal primo all’undicesimo comma dell’articolo 15 della legge n. 108/1968. Il restante quinto dei seggi (dieci) sarà attribuito anch’esso sulla base delle candidature presentate nelle liste circoscrizionali ma secondo le operazioni descritte dall’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2/2005.

Eliminato il cosiddetto “listino” (previsto precedentemente dalla legge n. 43/1995), l’attuale sistema di elezione dei dieci consiglieri regionali non eletti su base proporzionale prevede, in particolare, l’attribuzione di un premio (di maggioranza e/o di minoranza) che mira ad agevolare la formazione di una stabile maggioranza e, al contempo, ad assicurare la rappresentanza delle minoranze. Il premio di maggioranza varia in funzione dei seggi che le liste circoscrizionali collegate al presidente della Regione proclamato eletto hanno già ottenuto con metodo proporzionale. È previsto, infatti, che se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato presidente eletto abbiano conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento (30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell’assegnare, tra i suddetti gruppi di liste, un numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia. Tuttavia, il numero massimo di seggi attribuibile con il premio non può superare un quinto dei seggi (dieci), anche nel caso in cui non fosse sufficiente a garantire il raggiungimento del 60 per cento dei seggi. Il metodo utilizzato per la ripartizione dei seggi del premio è quello del quoziente naturale e dei più alti resti.